Rimborso biglietti aerei, nel mirino la normativa straordinaria adottata dal nostro paese, parla l’avvocato Fabrizio Calamassi
Uno dei tanti aspetti negativi dell’emergenza Coronavirus fa riferimento alla “querelle” creatasi da il nostro paese e l’Unione Europea circa il rimborso dei viaggi non goduti.
Per offrire ai nostri lettori una panoramica a tutto tondo della questione, abbiamo sentito l’avvocato Fabrizio Calamassi che gentilmente, e di questo lo ringraziamo, spiega tutto nell’articolo che segue.
Le sue parole
La disputa fra Unione europea e Italia, dopo l’apertura, di alcuni giorni fa, della procedura d’infrazione da parte della Commissione UE nei confronti del nostro Paese di alcuni giorni fa ha “spiccato il volo”, è il caso di dirlo!.
Questa volta lo scontro riguarda il diritto dei turisti e dei passeggeri ad ottenere il rimborso dei viaggi e dei pacchetti turistici già pagati, e non usufruiti a causa della pandemia da Covid-19.
Ma per comprendere appieno la portata di questa “singolar tenzone”, dobbiamo fare un flash-back di qualche mese.
Il flash-back
Durante lo scorso mese di aprile, in piena emergenza da Coronavirus, il Governo italiano, con l’art. 88 bis del cosiddetto “Cura Italia” ha introdotto una norma straordinaria in virtù della quale, in caso di cancellazione di un volo o di impossibilità di usufruirne a causa della situazione straordinaria creatasi con l’emergenza sanitaria, il Tour Operator o la compagnia aerea od altro vettore), possono ristorare il consumatore scegliendo, a loro insindacabile giudizio, se rimborsare allo stesso la somma pagata, oppure emettendo un voucher della durata di un anno.
La normativa in contrasto con quella europea
La normativa straordinaria italiana, è parsa fin da subito in contrasto con quella europea e con la stessa normativa ordinaria italiana (Codice del Turismo-dlgs. n. 79 del 23.05.2011).
In particolare il Regolamento europeo n. 261/2004 stabilisce che il viaggiatore ha diritto ad un pieno rimborso in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking e la scelta fra ottenere il rimborso o il voucher, spetta sempre al viaggiatore stesso.
La Direttiva Europea n. 2302/2015
Anche la Direttiva europea n. 2302/2015 afferma che, in caso di cancellazione per circostanze straordinarie ed inevitabili (e questa è proprio l’ipotesi che ben si adatta all’emergenza pandemica), il consumatore ha diritto ad un ristoro effettivo spettando sempre e solo a quest’ultimo (e non al vettore come invece previsto dal “Cura italia”), il diritto di scegliere fra rimborso in denaro o voucher.
Già un intervento a maggio 2020
La Commissione europea, preso atto di questo palese conflitto fra normativa comunitaria e nazionale, era già intervenuta il 13.05.2020 con una Raccomandazione volta ad ottenere da parte dell’Italia la modifica della disposizione del “Cura Italia” al fine di ribadire il diritto del viaggiatore a scegliere fra rimborso in denaro e voucher.
L’invito dell’AGCOM
Pochi giorni dopo, anche l’AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), aveva inviato una segnalazione al Governo sottolineando il contrasto dell’art. 88 bis del “Cura Italia” sia con la normativa di rango europeo, sia con la normativa italiana che, nel recepire i regolamenti e le direttive comunitarie, all’art. 41 del cosiddetto “Codice del Turismo”, sancisce in favore del viaggiatore il diritto di scegliere fra le due forme di ristoro, precisando che la compagnia aerea può offrire il rimborso in denaro, oppure un voucher, ma che la decisione finale fra le due opzioni sia rimessa sempre al consumatore e mai al vettore.
In tale occasione, l’AGCOM, aveva altresì paventato l’ipotesi di sorvegliare sull’operato del Goverdo e di raccomandare una disapplicazione della normativa straordinaria prevista dal “Cura Italia”, se non modificata in base alle segnalazioni e raccomandazioni formulate, in favore della normativa di rango europeo.
L’Italia non ha recepito quanto raccomandato
Tuttavia, l’Italia non ha recepito quanto raccomandato ed è per questo che, poche settimane fa, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, adesso, dovrà fornire valide spiegazioni circa la normativa del “Cura Italia”.
Il voucher di 18 mesi
In seguito all’apertura di tale procedura, il Governo con il “Decreto rilancio” ha modificato la disciplina del “Cura Italia”, trovando una soluzione di incontro fra le esigenze delle compagnie aeree e dei viaggiatori, prevedendo che il vettore possa offrire un voucher della durata di 18 mesi (allungando la precedente che era invece di 12 mesi) e che, al termine di tale periodo, il consumatore abbia il diritto di ottenere il rimborso in denaro in caso di mancata utilizzazione del voucher.
Vedremo, quindi, se tale soluzione sarà sufficiente ad evitare sanzioni da parte dell’Europa.
Anche la normativa del “Decreto Rilancio” non conforme
Fatto sta che, in attesa di un pronunciamento europeo, anche la disciplina così come modificata dal
“Decreto Rilancio”, appare non conforme alla normativa europea e al “Codice del Turismo” e, di
conseguenza, il consumatore avrà la possibilità di agire contro le compagnie o il Tour operator per far valere il proprio diritto al rimborso dei voli cancellati o non usufruiti a causa del lockdown.
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