Il commento del presidente Giani e dell’assessore Marras
Riforma del sistema di governance, inserimento di norme per la disciplina del sistema informativo, adeguamento e attualizzazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo, inserimento di norme ad hoc sulle locazioni turistiche. La giunta regionale ha approvato nel corso dell’ultima seduta, la proposta di legge di modifica alla legge regionale 86 del 2016 (‘Testo Unico del sistema turistico regionale’).
“Una rivisitazione necessaria, quella del Testo Unico del turismo, resa necessaria dalla costante evoluzione del settore – ha commentato il presidente Eugenio Giani -. Con la nuova legge sul turismo la Toscana crea un’organizzazione strutturata per diffondere e promuovere l’immagine di una regione da vivere e visitare. Oltre a definire e precisare nuove tipologie di accoglienza. Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del turismo, al posto degli Ambiti, per veicolare i tratti distintivi di ciascun territorio da queste rappresentato. In base alle specificità e originalità delle rispettive offerte. Sin dall’inizio del mandato ho puntato sulla valorizzazione della cosiddetta ‘Toscana diffusa’, di quei territori che rappresentano autentici giacimenti di cultura, seppur meno conosciuti e fuori dalle mete più battute. Con la nuova legge si compie un percorso che mette in primo piano una risorsa cruciale per la Toscana”.
“La riforma che proponiamo con questo nuovo testo unico del turismo è organica ed equilibrata”. Ha commentato l’assessore al turismo e all’economia Leonardo Marras. “Ed è il frutto di mesi di lavoro degli uffici e di confronto con tutti i soggetti interessati. Siamo partiti dal domandarci se l’impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la nuova domanda turistica, se quel modello di governance attuato nel 2016 fosse ancora attuale ed adeguato, che tipo di evoluzione c’è stata riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non ancora gestite in forma imprenditoriale. Abbiamo valutato anche l’impatto del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza. Davanti a tutto questo è apparsa chiara l’esigenza di mettere mano ad un aggiornamento, anche corposo, del Testo unico sul turismo. Questo nuovo testo ha l’obiettivo di rispondere al meglio a tutto questo, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro”.
Riguardo alla riforma della governance vengono razionalizzati e semplificati ruoli e funzioni amministrative degli attori istituzionali. Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da FST. Prevista inoltre un’apposita disciplina del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.
Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo ed individuati come dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia. Le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione e accoglienza turistica e quelle di livello locale legate al sistema informativo regionale del turismo e alla statistica turistica ai fini ISTAT.
Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla giunta regionale e dalla composizione più fluida, aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse, col compito di esaminare gli indirizzi strategici regionali per i programmi di attività delle agenzie e le analisi dell’ORT.
In quanto al Prodotto turistico omogeneo (PTO), viene modificata radicalmente la fase di costruzione rafforzando il coinvolgimento degli operatori che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private per la sua promozione. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO.
Razionalizzata e semplificata tutta la disciplina relativa alle strutture ricettive. Allo scopo sono state riunite le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione della SCIA di avvio attività, l’istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di vigilanza e sanzioni. Previsto un capo apposito per le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort). Per l’albergo viene prevista la possibilità di mettere a disposizione di alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working (entro il limite del 40% della superficie complessiva della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove; con accesso che potrà essere consentito anche a persone che non pernottano e che potranno avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa) oppure di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura stessa (purché collocate nelle vicinanze di questa e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva, a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo).
Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Lo svolgimento di tali attività dev’essere compatibile con i servizi offerti e non recare pregiudizio al livello qualitativo degli stessi. Le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal TU che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Per l’albergo diffuso, vista la difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere. La norma relativa viene riformulata in modo che non vi sia equivoco sul fatto che questa tipologia è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.
Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il III, proprio per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Per lo svolgimento in forma imprenditoriale si rinvia alla alla legge statale, salvo introdurre la previsione della presentazione della SCIA come stabilito da questa. L’innovazione più significativa è l’inserimento di un articolo che contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. Ribadito, per chi destina immobili all’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, l’obbligo di effettuare la comunicazione al Comune, con i dati identificativi e le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio.
Le modifiche in materia di stabilimenti balneari sono sia sostanziali (si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti), che formali (con la riscrittura della norma riguardante la SCIA).
Introdotta anche una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull’accessibilità.
Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della SCIA. Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, sulle agenzie di viaggio e turismo online (soggette all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività) e sul direttore tecnico di agenzia (specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni e comunque legata all’avvio dell’attività di agenzia sul territorio, o alle successive variazioni).
Infine, per le professioni turistiche, considerata la riforma statale avvenuta a fine dicembre 2023, si indica la necessità di intervento per conformare le disposizioni regionali a tale riforma.