Il giudice valuta ogni caso in base all’interesse del minore, noi abbiamo approfondito la questione interpellando il nostro esperto avv. Fabrizio Calamassi
Una sentenza della Corte Costituzionale ha aperto ad un rapporto itra minori adottati e le loro famiglie d’origine,ribaltando un dogma di 40 anni. Noi abbiamo interpellato il nostro esperto, l’avvocato Fabrizio Calamassi. Ecco quello che ci ha detto:
Avvocato Calamassi, cosa accade quando un minore adottato desidera mantenere rapporti con la famiglia di origine?
Sino ad oggi la legge italiana, o meglio l’interpretazione che della stessa veniva offerta dai Giudici, vietava ogni collegamento, fra adottato e famiglia di origine in ragione di un presunto interesse dell’adottato. Si riteneva infatti che, eliminando tale collegamento, si sarebbe tutelata la stabilità emotiva e psicologica del minore.
Questo, come dicevo, in virtù dell’interpretazione del terzo comma dell’art. 27 Legge n. 184/1983 che regola appunto l’adozione. La disposizione in commento recita: “Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine…”
L’interpretazione dominante, pertanto, era volta ad impedire qualsiasi rapporto sia giuridico che affettivo fra il minore ed i suoi familiari biologici.
Quindi cosa cambia con la recentissima sentenza della Consulta?
Con la sentenza n. 183 del 28.09.2023, la Corte Costituzionale afferma che non si possa ritenere che un rapporto fra l’adottato e la sua famiglia di origine rappresenti a priori un pregiudizio per il minore. La Consulta ha così riscritto l’interpretazione della legge 184 del 1983 dopo 40 anni dalla sua entrata in vigore: in seguito ad adozione sarà possibile mantenere i rapporti tra il minore e la famiglia di origine rimettendo al Giudice la valutazione, caso per caso ed in modo molto scrupoloso, se ciò corrisponda effettivamente alla tutela del preminente interesse del minore.
I criteri da seguire per valutare tale interesse, si ribadisce, consistono principalmente nell’ascolto del minore che potrà esprimere i propri desideri e volontà.
In definitiva la Corte Costituzionale riconosce che non sempre la cessazione delle relazioni socio-affettive rappresenti l’interesse del minore. Questo offre la possibilità di valutare, caso per caso, se sia possibile consentire al minore di mantenere relazioni significative con alcuni componenti della famiglia biologica, come nel caso dei fratelli o delle sorelle non adottati dalla stessa coppia o dei nonni/zii.
Qualora il Tribunale autorizzasse i rapporti fra minore adottato e i suoi familiari di origine, tutto ciò che effetti avrebbe sulla vita del minore, in termini ovviamente legali?
Da un punto di vista legale non cambia nulla rispetto a prima. Infatti la Corte Costituzionale, nella sentenza sopra richiamata, è stata chiara nel precisare che i rapporti giuridici, patrimoniali e formali continueranno ad instaurarsi sempre ed unicamente fra famiglia adottiva e minore. La responsabilità verso il minore e le scelte riguardanti la sua vita, potranno essere assunte solamente dalla famiglia adottiva.
La novità, invece, sta nel fatto che il minore potrà mantenere con i familiari di origine un rapporto di carattere socio-affettivo.