Applicata anche la nuova norma sulla responsabilità amministrativa delle società che si avvantaggiano dall’evasione fiscale.
Un imprenditore operante nel territorio livornese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver artatamente precostituito, eludendo la tassazione, una ditta individuale esercente attività di consulenza contabile per schermare la distribuzione di utili provenienti da una società di capitali al medesimo riconducibile, una SRL attiva pure nelle consulenze, in particolari riguardanti la gestione dei rifiuti e le analisi di laboratorio.
La ditta individuale – creata allo scopo, quindi, di emettere fatture false per consulenze inesistenti nei confronti della SRLe per consentire a quest’ultima di diminuire gli utili risparmiando sul pagamento delle imposte complessive – non risultava neanche iscritta alla camera di commercio.
L’attività, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziariadi Livorno, ha quindi evidenziato indebiti vantaggi tributari in capo all’impresario il quale si avvantaggiava della tassazione di favore prevista dal “regime forfettario” per le ditte individuali (con imposta sostitutiva all’aliquota del 5%, al ricorrere di determinati requisiti) rispetto a quella ordinaria per le società di capitali (IRES al 24% e IRAP al 4,8%).
I servizi fatturati sono risultati palesemente privi di ogni fondamento di sussistenza, alla luce della ridotta struttura della ditta, senza dipendenti né mezzi (emesse peraltro solo una ventina di fatture per gli anni 2018 e 2019), e degli importi spropositati rispetto alle prestazioni asseritamente fornite (ad esempio, chiesti, in un caso, oltre 8.000 € per la redazione di un prospetto riepilogativo di una pagina) e tenuto conto,peraltro, della sovrapponibilità dei due soggetti giuridici.
Le fiamme gialle livornesi hanno così riqualificato i pagamentieffettuati dalla SRL al titolare della ditta individuale (nonchésocio-amministratore della società pagante) quali utili occulti distribuiti, mascherati dall’emissione di fatture per operazioniinesistenti.
Segnalati alla competente Agenzia delle entrate per il recuperodell’evasione: costi indeducibili dal reddito per oltre 130.000 euro; IRES per più di 10.000 €; IRPEF per oltre 11.000 €; IVA per 19.000 €; ritenute d’acconto non operate per più di 11.000 € e IRAP dovuta per oltre 6.000 €.
L’operazione tra l’altro ha consentito di applicare la nuova disposizione in vigore dal 2020 della responsabilità amministrativa per le società al verificarsi di un reato tributario. Prima dell’entrata in vigore della norma infattirispondeva di un delitto fiscale soltanto l’autore delle condotte illecite (rappresentante legale e\o amministratore di fatto). Ora invece viene colpita direttamente anche la persona giuridica che ha beneficiato del reato, con l’irrogazione, nei confronti della società, di una sanzione pecuniaria e/o interdittiva (come ad esempio l’interdizione dall’esercizio dell’impresa ovvero il divieto di contrattare con la P.A.). Sistema sanzionatorio che è stato strutturato per intaccare il profitto dell’ente irregolare, scoraggiando la commissione dei reati a suo vantaggio.
Fonte GdF
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