Decreto Sostegni: odissea tra calcoli, anomalie e ingiustizie di M. Comparini

In questi giorni aziende e professionisti sono al lavoro per impostare e gestire le procedure necessarie a trasmettere le istanze di richiesta dell’atteso contributo a fondo perduto a favore di titolari di partita Iva aventi specifiche caratteristiche e requisiti.

Decreto Sostegni: tra calcoli, anomalie e ingiustizie di Mirco Comparini
Decreto Sostegni: tra calcoli, anomalie e ingiustizie di Mirco Comparini

A seguito di quanto previsto dall’art.1 del DL n.41 del 22.03.2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), l’Agenzia delle Entrate sta progressivamente definendo tali procedure, come da pubblicazione di istruzioni, modelli e specifica guida messa a disposizione dei contribuenti dal 23.03.2021.

Nel mentre gli organi di stampa nazionali hanno reso tempestivamente note le caratteristiche e le metodologie di calcolo dei suddetti contributi, meno spazio lo si è dato a quelle che sembrano costituire delle vere e proprie anomalie della norma che rischiano di trasformarsi in consolidate ingiustizie. Dopo una breve sintesi che descrive le caratteristiche dell’operazione “Sostegni”, si riporta l’illustrazione di alcune di tali anomalie.

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (GU n.70 del 22-3-2021), in vigore dal 23.03.2021

LA SINTESI

Le novità
  • eliminazione classificazione per codici Ateco
  • ampliamento beneficiari (compresi anche i professionisti ordinistici)
  • possibilità di scelta fra erogazione diretta del sostegno o trasformazione in credito d’imposta
  • concessione del contributo a chi ha iniziato l’attività tra il 01.01.2021 e il 22.03.2021
I beneficiari
  • Imprese
  • Lavoratori Autonomi (anche professionisti iscritti all’Ordine)
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali
Gli esclusi
  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23.03.2021);
  • i soggetti che attiveranno la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (23.03.2021);
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Le condizioni di base per beneficiare del contributo a fondo perduto
  • il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 10.000.000€;
  • il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi;
  • per chi ha iniziato dal 1° gennaio 2020, il contributo spetta nella misura minima non potendo verificare la differenza di fatturato;
  • il contributo minimo spetta anche a chi tra iniziato il 1° gennaio 2021 e il 22 marzo 2021;
  • al fine di determinare correttamente i predetti fatturati, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Le caratteristiche dell’agevolazione

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non sono superiori a 100.000€;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi non sono superiori a 100.000€ e fino a 400.000€;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi non sono superiori a 400.000€ e fino 1.000.000€;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi non sono superiori a 1.000.000€ e fino a 5.000.000€;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non sono superiori a 5.000.000€ e fino a 10.000.000€.
Chi ha iniziato nel corso dell’anno 2019 deve rapportare a mesi tale esercizio.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e a 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000€.

Termini di presentazione

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica a partire dal 30.03.2021 al 28.05.2021.

LE ANOMALIE

Le anomalie riguardano sia aspetti soggettivi, sia oggettivi.

Un primo esempio riguarda l’importo minimo di contributo spettante a specifiche condizioni.

Una attività che ha iniziato a gennaio 2020, non in pandemia, e che ha affrontato tale anno anche in termini di start up e investimenti, non potrà effettuare il calcolo del fatturato e potrà accadere al contributo solo per l’importo minimo, indipendentemente dalla condizione soggettiva derivante da mancati incassi, sostenimento spese fisse, locazione commerciale che consentiva crediti di imposta solo se effettivamente pagati.

Tale situazione, poi, è diversa a seconda se trattasi di impresa individuale (spetta solo 1.000€) o società (spetta solo 2.000€) e non tiene conto della struttura o delle dimensioni (esempio volume affari) delle aziende.

A loro volta, tali situazioni possono generare altri fortissimi squilibri.

Esempio, se trattasi di società di 4 soci (esempio 2 famiglie di 2 coniugi) i 2.000€ non avranno lo stesso impatto di 2 soci coniugi.

Altro esempio, se azienda individuale ma con 2 coniugi in impresa familiare, l’importo spettante sarà di 1.000€, mentre a 2 coniugi in società spetterà 2.000€.

Se poi ci spostiamo su SRL a socio unico, a questi soggetti spetterà 2.000€, cioè, più di una ditta individuale.

Il tutto senza considerare condizioni familiari e tanti altri fattori individuali e strutturali.

Un secondo esempio è dato dal requisito di “partita Iva attiva al 22.03.2021”.

Con tale disposizione oltre le anomalie potrebbero trasformarsi in ingiustizie.

Prendiamo ad esempio un soggetto (indipendentemente se società o individuale) che nel 2019 era pienamente operativo.

Nel 2020 si è trovato ad affrontare tutto l’anno di situazione emergenziale fino ad arrivare a dover decidere, o meglio valutare o essere costretto o a prendere altra decisione da influenza Covid, ecc., di chiudere la propria posizione fiscale arrivando anche e fino al 31.12.2020, esempio, ma non ritenendo più possibile proseguire per il 2021.

Una tale condizione potrebbe anche aver generato situazioni personali e familiari alquanto difficili.

A tale soggetto non spetta alcun contributo.

Un terzo esempio è dato ancora dal requisito di “partita Iva attiva al 22.03.2021”.

Tale requisito include anche coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020 (per certi versi comprensibile, seppur con le anomalie del primo esempio), ma anche coloro che hanno iniziato tra il 01.01.2021 e il 22.03.2021, cioè, fino al giorno precedente l’entrata in vigore della norma e con il “minimo garantito” di 1.000€ o 2.000€.

E’ ovvio che per tali soggetti (inizio 2021) il danno da emergenza non sia il solito di chi ha iniziato nel 2020, di chi ha iniziato nel 2019, ma neanche di chi svolgeva l’attività già da anni precedenti.

Un quarto esempio è dato dal contributo erogabile a chi non ha alcuna perdita di fatturato.

E’ il caso di un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2019, ipotizziamo un anno intero, ed ha avuto un fatturato di, esempio, 100.000€ e nel 2020 ha fatturato 140.000€. Non c’è alcun decremento di fatturato, ma la norma, non richiedendo il requisito della perdita di fatturato per almeno il 30% a chi ha iniziato nel 2019 (anno preso ad esempio), 2020 e 2021, consente di ottenere un contributo pari al “minimo garantito”, cioè, 1.000€ (posizione individuale) o 2.000€ (società o assimilati).

Un quinto esempio è dato dalla condizione soggettiva di chi ha iniziato nel corso del 2019 o del 2020 o del 2021.

Per tali casi, come detto, non è necessario verificare e individuare una perdita di fatturato di almeno il 30% e, quindi, valga per tutti il seguente caso esemplificativo:

  1. Partita Iva singola con regime contabile a forfait iniziata 2019 “per hobby” in quanto già pensionato o dipendente.

Il soggetto (adottando il regime forfettario) ha potuto usufruire di una permanente agevolazione di carattere fiscale, di esenzione di adempimenti e altri obblighi, nonché, di carattere puramente amministrativo che hanno consentito un risparmio in termini di spese gestionali complessive.

Il limite di fatturato per tale regime arriva fino a 65.000€, quindi, molto utilizzato da chi ha una regolare seconda attività o forma di integrazione reddituale. Nelle situazioni di partita Iva “per hobby” sono rari i casi di sostenimento di spese gestionali.

Il soggetto potrebbe anche aver adottato gli atri regimi contabili disponibili e, per tale situazione, valgono le condizioni che si riportano al caso 2, seppur considerando che trattasi di casi rari data la non palese non convenienza di carattere fiscale. In ogni caso non modifica la ratio e lo scopo dell’illustrazione e del confronto generale.

Potendo contare su un rapporto di lavoro dipendente o pensionato ha potuto affrontare il 2019 in condizioni ordinarie e il 2020 in condizioni meno preoccupanti rispetto a chi non ha forme di reddito principali. Il contributo spettante ammonta a 1.000€;

Traendo l’esempio da un caso reale, con un fatturato per l’anno 2020 pari a 1.000€, il soggetto raddoppia il suo incasso annuale.
  1. Partita Iva singola iniziata 2019 “per principale lavoro” (commerciante o professionista).

Il soggetto (se ha adottato il regime forfettario), ha potuto usufruire di una permanente agevolazione di carattere fiscale, di esenzione di adempimenti e altri obblighi, nonché, di carattere puramente amministrativo che hanno consentito un risparmio in termini di spese gestionali complessive, pur considerando che nelle situazioni di partita Iva “per principale lavoro” le spese di gestione sono comunque presenti. Anche in questo caso, il limite di fatturato per tale regime arriva fino a 65.000€ e, in considerazione della ricorrente presenza di spese di gestione, può non essere così frequente la sua adozione.

Il soggetto (se ha adottato il regime semplificato o ordinario, spesso per necessità) non ha potuto usufruire di alcuna agevolazione di carattere fiscale, di esenzione di adempimenti, di tipo amministrativo, ecc. e deve sostenere le ordinarie e normali spese di gestione dell’attività.

Il soggetto ha potuto affrontare il 2019 in condizioni “normali” e il 2020 in condizioni molto preoccupanti, oltre a non essere in grado di poter usufruire di altre fonti reddituali, condizione peggiorativa in presenza di famiglia.

Il contributo spettante ammonta a 1.000€, esattamente come il caso 1.

Per tale soggetto, non ha importanza ipotizzare un qualsiasi ammontare del fatturato per l’anno 2020, in quanto ha sicuramente dovuto sostenere delle spese gestionali (amministrative, contabilità, acquisti vari, ecc.) con la conseguenza che i 1.000€ di contributo assumono una dato percentuale irrisorio.

Su quanto, poi, il soggetto di cui al presente caso 2 abbia eventualmente ricevuto di contributi a fondo perduto nel corso del 2020, non ha importanza, in quanto dipende dai codici Ateco e potrebbe non aver ricevuto alcun contributo.

Il risultato di tutto quanto sopra (certamente non esaustivo) è che operatori attivi da anni precedenti al 01.01.2019 che hanno subito perdite di fatturato per centinaia di migliaia di euro, ma non di almeno il 30% nel rapporto 2020-2019, non hanno alcun diritto a contribuiti, mentre alle casistiche sopra descritte spetteranno dei contributi “minimi” con forti squilibri nei trattamenti (si pensi solo alla parità di trattamento di chi ha iniziato nel 2020 rispetto a quelli che hanno iniziato nel 2021).

ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI SU COME COMPILARE LA DOMANDA

ULTIM’ORA: quanto successivamente riportato è stato oggetto di modifica e riallineamento da parte dell’Agenzia delle Entrate successivamente alla stesura e alla preparazione dell’articolo.

Riportiamo ugualmente la descrizione delle anomalie al fine di rendere noto ai lettori cosa accade o può accadere nel settore e come gli operatori si trovano o potrebbero trovarsi ad operare anche nel fornire tempestive indicazioni, suggerimenti, consulenza, previsioni, conteggi, ecc., specificando che quanto accaduto non è una ricorrenza, non è neanche una eccezione, ma, occorre dire, che la prima volta che accade, magari in altre forma e modalità.

Quello che sta emergendo, oltre a quanto sopra, è anche ciò che l’Agenzia delle Entrate sta fornendo come istruzioni e indicazioni e che, in alcuni casi sono contrastanti richiedendo, quindi, molta attenzione.

Il primo esempio è dato dalla situazione che interessa coloro che hanno iniziato nel corso del 2019. Questi, infatti, devono riproporzionare il loro fatturato ai mesi di attività svolta, prendendo come regola generale il conteggio dei mesi successivi a quello nel corso del quale è stata attivata la partita Iva.

Esempio, apertura di attività nel mese di marzo 2019 (indipendentemente dal giorno), questo mese non va conteggiato, ma i mesi da conteggiare sono complessivamente nove, aprile-dicembre e se fosse stata attivata a dicembre 2019, i mesi sarebbero zero.

Detto questo il quesito che emerge è: quale fatturato occorre prendere?

L’intero del 2019, oppure quello dal mese successivo alla data di attivazione. Infatti, nell’esempio sopra, nel corso del mese di marzo potrebbe essere già stato prodotto del fatturato.

Ecco, gli interventi dell’Agenzia delle Entrate.

Il testo di legge specifica:

Si prende a riferimento “…l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (…). Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media (…) rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”.

Quindi, dal tenore letterale della norma, sia per il conteggio dei mesi, sia per il fatturato da prendere in considerazione, si desume si inizi a conteggiare “dal mese successivo a quello di attivazione della partita Iva”, non l’anno 2019. Nel caso dell’esempio, dal mese di aprile 2019, indipendentemente dalla presenza di fatturato nel corso del mese di marzo 2019.

La conferma arriverebbe dalla Guida ufficiale che riporta:

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.”.

Non sono rilevabili particolari e determinanti chiarimenti dal provvedimento tecnico del Direttore dell’AdE (Prot.n.77923/2021) che specifica:

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”.

Quindi, nessuna informazione chiara e specifica su quale fatturato prodotto occorra individuare, ma interpretabile con l’aiuto dei documenti ufficiali sopra richiamati, oltre alla norma che è il documento principale.

Se, da questi documenti tutto appare alquanto chiaro o, comunque, consente di operare con una certa serenità, una sorpresa giunge dalle istruzioni ufficiali per la compilazione del modello.

Infatti, le istruzioni ufficiali specificano:

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi”.

Quindi, le istruzioni indicano una divisione per i mesi di attività della partita Iva prendendo a base il totale del fatturato prodotto nel 2019 e non quello dal mese successivo all’attivazione della partita Iva.

Con questo ultimo, ma determinante, criterio, cioè, il criterio che fornisce indicazioni del “come fare”, si modifica completamente la metodologia di calcolo che potrebbe incidere sulla determinazione del contributo da erogare.

Il secondo esempio emerge da una delle novità di questo provvedimento, cioè, la possibilità di optare tra accredito sul c/c del soggetto interessato oppure usufruire del contributo in forma di credito di imposta.

La problematica nasce nel caso in cui il contribuente abbia la necessità di modificare l’istanza, per vari motivi, e abbia già esercitato tale opzione.

La norma appare chiara:

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta

Anche le istruzioni sembrano adeguarsi e conformarsi alla norma:

L’opzione in oggetto non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa”.

Cosa ben diversa accade negli altri due documenti ufficiali.

Il provvedimento tecnico del Direttore dell’AdE:

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta”.

Dal provvedimento tecnico, quindi, l’opzione non è irrevocabile, purchè si rispettino i tempi di scadenza e non sia già stato eseguito il mandato di accredito sul c/c.

Su tale linea risulta essere anche la Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, ma adotta un tempo massimo diverso, non il mandato di accredito sul c/c, ma il riconoscimento del contributo, che possono anche non coincidere:

La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente, sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” (si vedano in proposito, i dettagli illustrati al paragrafo relativo all’elaborazione dell’istanza). Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta”.

Sulla base di quanto sopra, un suggerimento è quello di non correre a presentare l’istanza, ma inoltrarla solo ed esclusivamente quando tutto sarà ben chiaro.

Dott.Rag.Mirco Comparini

Ragioniere Commercialista – Revisore Legale – Giornalista Pubblicista – Consulente al Franchising

(Studio Comparini & Russo)

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