Altro deferimento: probabili altri punti di penalizzazione
Altro deferimento: probabili altri punti di penalizzazione.
Non c’è pace per il Livorno Calcio; non bastavano i pessimi risultati degli ultimi mesi che hanno scaraventato la squadra di Alessandro Dal Canto al penultimo posto in classifica, adesso si aggiunge un altro deferimento, con annessa, probabile, penalizzazione, a dir poco deleteria vista la classifica degli amaranto.
E’ infatti notizia di poco che il Procuratore Federale ha deferito il sodalizio amaranto per alcune irregolarità relative al pagamento degli di giugno, luglio e agosto 2020, saldati ben oltre i termini previsti dalla normativa federale.
Oltre anche Giorgio Heller, allora presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosario Carrano, all’epoca Amministratore Delegato e Antonio Mastrangelo, sindaco unico, del Livorno.
Come si legge nel testo del provvedimento, sono ben due le scadenze non rispettate dal Livorno, infatti, recita testualmente “la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale”, mancanza che si aggiunge a quella di dicembre, “solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale” per gli stipendi di luglio e agosto 2020. Una situazione che, unita alla recidiva, rischia di mettere una pietra tombale sul futuro del campionato amaranto.
IL TESTO COMPLETO DEL DEFERIMENTO
Roma 24 febbraio 2021
Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
· Sig. HELLER Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
· Sig. CARRANO Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
· Sig. HELLER Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. e Sig. MASTRANGELO Antonio, Sindaco Unico della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S.,
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° dicembre 2020, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche;
· La Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.:
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.:per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti e dal Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, come sopra descritto: per la violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. MASTRANGELO ANTONIO, Sindaco Unico della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.;
per la violazione dell’art. 33,comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020:
per rispondere a titolo di responsabilità propria per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1 dicembre 2020 previsto dalla normativa federale.
Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del vigente C.G.S.
Fonte: sito internet Federazione Italiana Giuco Calcio
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